Attività professionale – Presupposto impositivo

E’ applicabile a professionisti e lavoratori autonomi, ma solo se questi sono dotati ti un’autonoma organizzazione (Corte Costituzionale, Sentenza 156/2001).

Da questo principio discende anche quello enunciato dalla Cassazione nella sentenza in esame, secondo cui l’iscrizione ad un Ordine professionale protetto non implica l’esenzione da Irap per i soggetti che svolgono professioni intellettuali, ma non rappresenta nemmeno l’unico presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposizione.

Occorre, infatti, che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata – considerate anche le modifiche introdotte agli artt. 2 e 3, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 da parte dell’art. 1, D.Lgs. 10.4.1998, n. 137 – vale a dire che presenti un contesto organizzativo anche minimo, costituito dall’impegno di capitali e lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo.

Infatti, il valore aggiunto che presenta l’oggetto dell’imposizione deve derivare dal supporto fornito all’attività del professionista da una struttura referibile alla composizione dei fattori produttivi, funzionale all’attività del titolare.

  Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 9.7 – 16.102009, n. 21989/09

Professionisti e IRAP, presupposto impositivo – indagine di fatto

Al fine di determinare il tratamento IRAP applicabile al caso di un medico che, pur essendo in pensione, ha continuato ad esercitare la professione sostituendo occasionalmente dei colleghi avvalendosi di studio e ortanizzazione dei medici di volta in volta sostituiti, è necessario effettuare una complessa indagine di fatto per individuare se sussistano gli elementi da cui è desumibile la presenza del requisito dell’organizzazione (presupposto impositivo previsto dall’art. 2, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama la giurisprudenza e la prassi in materia: per la Corte Costituzionale (sentenza n. 156/2001) non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’IRAP quando l’attività è svolta in mancanza di elementi di organizzazione. L’Amministrazione finanaziaria (R.M. 32/E/20002) ha precisato che tale mancanza è ravvisabile solo nelle attività di lavoro autonomo svolte occasionalmente e nelle collaborazioni coordinate e continuative.  Da ultimo per la Cassazione (sentenze nn. 3674, 3676 e  3677/2004) non si ritiene autonomamente organizzata l’attività per il cui svolgimento il contribuente si avvale di mezzi personali e materiali quali mero ausilio della sua attività.