Nuove compensazioni delle imposte erariali

Le regole operative da marzo 2011

IL LIMITE
Divieto alla compensazione dei crediti fino a concordanza dell’
importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro 
                                                         
LE IMPOSTE ERARILI
 Il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti
 iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le                           
addizionali sui tributi diretti
 
PAGAMENTI PARZIALI PER I DEBITI A RUOLO ANCHE NON SCADUTI                               
E’ ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione
dei crediti relativi alle stesse imposte
 
DEBITI SCADUTI
Il divieto di compensare i crediti riguarda i debiti a ruolo a titolo
definitivo, ex articolo 14, Dpr 602/1973, per imposte erariali e relativi
 accessori, aggi e spese per l’agente della riscossione, e per i quali è
scaduto il termine per il pagamento

CARTELLE DI  PAGAMENTO NON DEFINITIVE 
Dal divieto alla compensazione dei crediti sono esclusi i debiti iscritti
a ruolo, anche se scaduti, relativi ad accertamenti dell’ Ufficio non
ancora definitivi ( articolo 15, Dpr 602/1973 )

VECCHIE COMPENSAZIONI LIBERE DA VINCOLI
I contribuenti che eseguono la compensazione “vecchia” o “interna”
sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere”, ad esempio
le compensazioni «Iva da Iva», «Irpef da Irpef» e «Ires da Ires» 

SANZIONI DEL 50%   PER CHI “DRIBLA”  IL DEBITO                    
Nei confronti del contribuente che, in presenza di debiti a ruolo
scaduti, esegue compensazioni nel modello F24, si applica la
sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte
erariali e accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento,
fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato        

LA LITE BLOCCA LA SANZIONE DEL 5O%
E’ esclusa la sanzione fino al momento in cui è pendente una
contestazione giudiziale o amministrativa, fermo restando che la
sanzione non potrà comunque essere superiore al 50% di quanto
indebitamente compensato                                            

Fonte Il Sole 24 ore

Attività professionale – Presupposto impositivo

E’ applicabile a professionisti e lavoratori autonomi, ma solo se questi sono dotati ti un’autonoma organizzazione (Corte Costituzionale, Sentenza 156/2001).

Da questo principio discende anche quello enunciato dalla Cassazione nella sentenza in esame, secondo cui l’iscrizione ad un Ordine professionale protetto non implica l’esenzione da Irap per i soggetti che svolgono professioni intellettuali, ma non rappresenta nemmeno l’unico presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposizione.

Occorre, infatti, che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata – considerate anche le modifiche introdotte agli artt. 2 e 3, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 da parte dell’art. 1, D.Lgs. 10.4.1998, n. 137 – vale a dire che presenti un contesto organizzativo anche minimo, costituito dall’impegno di capitali e lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo.

Infatti, il valore aggiunto che presenta l’oggetto dell’imposizione deve derivare dal supporto fornito all’attività del professionista da una struttura referibile alla composizione dei fattori produttivi, funzionale all’attività del titolare.

  Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 9.7 – 16.102009, n. 21989/09

Professionisti e IRAP, presupposto impositivo – indagine di fatto

Al fine di determinare il tratamento IRAP applicabile al caso di un medico che, pur essendo in pensione, ha continuato ad esercitare la professione sostituendo occasionalmente dei colleghi avvalendosi di studio e ortanizzazione dei medici di volta in volta sostituiti, è necessario effettuare una complessa indagine di fatto per individuare se sussistano gli elementi da cui è desumibile la presenza del requisito dell’organizzazione (presupposto impositivo previsto dall’art. 2, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama la giurisprudenza e la prassi in materia: per la Corte Costituzionale (sentenza n. 156/2001) non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’IRAP quando l’attività è svolta in mancanza di elementi di organizzazione. L’Amministrazione finanaziaria (R.M. 32/E/20002) ha precisato che tale mancanza è ravvisabile solo nelle attività di lavoro autonomo svolte occasionalmente e nelle collaborazioni coordinate e continuative.  Da ultimo per la Cassazione (sentenze nn. 3674, 3676 e  3677/2004) non si ritiene autonomamente organizzata l’attività per il cui svolgimento il contribuente si avvale di mezzi personali e materiali quali mero ausilio della sua attività.