<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Consulenza d&#039;Impresa &#187; Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.francoerrico.it/blog/category/lavoro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoerrico.it/blog</link>
	<description>Commercialisti - Revisori Contabili</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 10:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Artigiani e commercianti: confermate le aliquote IVS 2011</title>
		<link>http://www.francoerrico.it/blog/lavoro/artigiani-e-commercianti-confermate-le-aliquote-ivs-2011</link>
		<comments>http://www.francoerrico.it/blog/lavoro/artigiani-e-commercianti-confermate-le-aliquote-ivs-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoerrico.it/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Confermate nella misura del 20% e 20,09% le aliquote contributive 2011 per gli iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali Con la Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011, l&#8217;INPS conferma, per l’anno 2011, le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali previste per lo scorso anno. Nello specifico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Confermate nella misura del 20% e 20,09% le aliquote contributive 2011 per gli iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali<br />
</strong>Con la Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011, l&#8217;INPS conferma, per l’anno 2011, le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali previste per lo scorso anno. Nello specifico sono confermate le aliquote del 20% e del 20,09%, per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti. Vengono in oltre stabiliti i valori di reddito, minimo e massimo, per il calcolo dei contributi IVS nel 2011, pari rispettivamente a 14.552 euro e a 71.737 euro (93.622 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995).</p>
<p> Il Sole 24 Ore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francoerrico.it/blog/lavoro/artigiani-e-commercianti-confermate-le-aliquote-ivs-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma Tfr</title>
		<link>http://www.francoerrico.it/blog/circolari-studio/riforma-tfr</link>
		<comments>http://www.francoerrico.it/blog/circolari-studio/riforma-tfr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari studio]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoerrico.it/blog/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[Riforma del TFR  Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti possono scegliere di destinare il Tfr futuro alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione aperti o chiusi, piani individuali previdenziali) o di lasciarlo in azienda. Di seguito vengono elencati dieci punti utili per orientare la decisione. 1) Chi è interessato alla riforma della previdenza complementare? Tutti i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Riforma del TFR</strong> </li>
</ul>
<p>Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti possono scegliere di destinare il Tfr futuro alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione aperti o chiusi, piani individuali previdenziali) o di lasciarlo in azienda.<br />
Di seguito vengono elencati dieci punti utili per orientare la decisione.</p>
<p><strong>1) Chi è interessato alla riforma della previdenza complementare?<br />
</strong>Tutti i potenziali destinatari della previdenza complementare, in particolare i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi. Al momento le novità sul conferimento del Tfr ai fondi pensione riguardano solo i lavoratori dipendenti del settore privato. Restano esclusi quelli del settore pubblico.</p>
<p><strong>2) Quando e come deve essere effettuata la scelta sulla destinazione del Tfr? Quali sono le opzioni?<br />
</strong>I lavoratori che al 31 dicembre 2006 erano già in forza presso il proprio datore di lavoro, hanno tempo per scegliere sino al 30 giugno 2007, compilando il modello Tfr1 messo a disposizione dal datore di lavoro.<br />
Gli assunti dal 1° gennaio 2007 hanno, invece, sei mesi di tempo dalla data dell’assunzione per compilare il modello Tfr2.</p>
<p><strong>3) Se il lavoratore non sceglie, cosa succede?<br />
</strong>Se il lavoratore non compila e consegna al datore il modulo di riferimento entro i termini indicati scatta il silenzio assenso: il Tfr futuro verrà conferito nella forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che prevede la destinazione del Tfr ad una diversa forma collettiva. Se non esiste nessuno di questi fondi, in via residuale, il Tfr confluisce al fondo di pensione integrativa istituito presso l’Inps (FondInps).</p>
<p><strong>4) Cosa succede al Tfr se il lavoratore decide di lasciarlo in azienda?<br />
</strong>Il regime del Tfr resta quello attuale: il maturato si rivaluta e, al termine del rapporto di lavoro, viene liquidato al dipendente secondo le vigenti regole di calcolo.<br />
Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti dovrà versare il Tfr, mensilmente, presso il fondo di tesoreria Inps.</p>
<p><strong>5) La scelta di destinare il Tfr alla previdenza complementare è revocabile?<br />
</strong>No, è irrevocabile: dopo aver scelto di destinare il Tfr ai fondi pensione, il lavoratore non può più cambiare idea. Mentre, se sceglie di lasciare il trattamento in azienda, può decidere in qualsiasi momento di dirottarlo verso i fondi pensione.</p>
<p><strong>6) Quando scatta il diritto al trattamento complementare? E quali sono le prestazioni che si possono ottenere dal fondo pensione?<br />
</strong>Le prestazioni complementari si possono “riscuotere” quando l’aderente al fondo pensione, che ha totalizzato almeno cinque anni di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, raggiunge i requisiti per la pensione obbligatoria di vecchiaia o di anzianità. Quando il lavoratore va in pensione, può chiedere al fondo una prestazione in forma di rendita oppure, insieme con la rendita, può chiedere una prestazione in capitale fino al 50% dell’importo accumulato.</p>
<p><strong>7) L’iscritto ai fondi pensione può chiedere parte del Tfr maturato prima di andare in pensione?<br />
</strong>Si, il lavoratore può chiedere le anticipazioni. In qualsiasi momento può chiedere fino al 75% del totale accumulato per far fronte a spese sanitarie per interventi e cure straordinarie per sé, il coniuge o i figli. Mentre dopo otto anni di iscrizione, può ottenere fino al 75% del montante, per acquistare o ristrutturare la prima casa per sé o i figli, oppure fino al 30% per “ulteriori motivi”.</p>
<p><strong>8) Cosa succede al Tfr del dipendente iscritto a un fondo di categoria se cambia lavoro?<br />
</strong>Il lavoratore che cambia occupazione può trasferire, in ogni momento, il trattamento maturato al fondo che opera nel nuovo settore di attività. Il dipendente può anche decidere liberamente di cambiare fondo, ma solo dopo aver maturato due anni di iscrizione. Il lavoratore può anche decidere di riscattare il maturato fino al 50% della posizione individuale maturata se cessa l’attività lavorativa e segue un periodo do disoccupazione tra i 12 ed i 48 mesi, oppure se il datore di lavoro ricorre a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. È anche ammesso il riscatto totale nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e se alla cessazione dell’attività lavorativa segue un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi. Altre ipotesi di riscatto possono essere previste dagli statuti dei fondi.</p>
<p><strong>9) Se l’aderente al fondo muore, la pensione complementare va persa?<br />
</strong>No: la posizione individuale maturata può essere riscattata al 100% dagli eredi o dai beneficiari individuati dall’iscritto.</p>
<p><strong>10)  È vero che le prestazioni pagate dai fondi pensione godono di aliquote agevolate?<br />
</strong>Si. La parte imponibile delle prestazioni erogate dai fondi pensione (va esclusa la parte che è già stata assoggettata a tassazione) è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo, fino ad arrivare ad un aliquota minima del 9%. Le stesse aliquote si applicano alle anticipazioni percepite per far fronte a spese sanitarie e alle somme riscattate. Mentre le anticipazioni per altri motivi e le somme riscattate nelle ipotesi previste dagli statuti dei fondi sono tassati nella misura fissa del 23%. I rendimenti sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%. Inoltre, i contributi versati alle forme di previdenza complementare, ma non il Tfr, sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di 5.164,67 euro.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francoerrico.it/blog/circolari-studio/riforma-tfr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

