Decreto Milleproroghe

Pubblicato il 21 Gennaio 2010 
Archiviato in Circolari studio

Scudo fiscale: le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero fino al 31.12.2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate fino al 30.4.2010. Per le operazioni perfezionate dopo il 15.12.2009 l’imposta straordinaria si applica con aliquota del 6% per le operazioni perfezionate dopo il 16.12.2009 al 28.12.2010 e del 7% per le operazioni perfezionate dall’1.3.2010 al 30.4.2010.

Paradisi fiscali – Termini per l’accertamento: ai fini dell’accertamento della presunzione secondo cui gli investimenti e le attività detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato si considerano costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione, i termini per la notifica degli avvisi di accertamento ex.art. 43, co. 1 e 2, D.P.R. 600/1793 (CFF 2 6343) ed ex art. 57, co. 1 e 2, D.P.R. 633/1972 (CFF 2 257) (entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione) sono raddoppiati. Per le violazioni  
in merito alla dichiarazione annuale di investimenti e attività detenuti in paradisi fiscali, i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione ex art. 20, D.Lgs. 472/1997 (CFF 2 9483) (entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi) sono raddoppiati (nuovo art. 12, co. 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009, conv. Con modif. dalla L. 102/2009).

Studi di settore: al fine di tener conto della crisi economica, con riferimento agli anni 2009 e 2010, il termine entro cui gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. È rinviato, rispettivamente, al 31.3.2010 e al 31.3.2011.

Trasmissioni telematiche gestite dal Ministero: è prorogata al 31.12.2010 l’entrata in vigore della norma che dispone l’obbligo dell’uso della carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei servizi per le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (nuovo art. 1, co. 120, L. 244/2007).

Dichiarazione mensile dei sostituti d’imposta (Mod. 770 mensile): l’adempimento relativo alle dichiarazioni mensili dei sostituti d’imposta è previsto in via sperimentale nel 2010 per diventare obbligatorio dal 2011 (nuovo art. 42, co. 2, D.L. 207/2008, conv. Con modif. dalla L. 14/2009).

Lavoratori transfrontalieriOmissione del Modulo RW – Ravvedimento: il termine di 90 giorni previsto in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e in caso di dichiarazione integrativa relative al 2008 è prorogato al 30.4.2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono regolarizzare ( ravvedimento) l’omessa o incompleta presentazione del Modulo RW,  con riferimento alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero e qui detenute al 31.12.2008 (applicando sanzioni ridotte in caso di adempimento effettuato entro 90 giorni).

Esercenti impianti di distribuzione di carburante – Deduzione forfetaria dal reddito: la disposizione relativa alla deduzione forfetaria dal reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (art. 21, co. 1, L. 448/1998 (CFF 2 5714)) si applica anche per i periodi d’imposta 2009 e 2010.

Consulenti finanziari: è prorogato al 31.12.2010 il termine oltre il quale i consulenti finanziari già  operativi non potranno più prestare la loro attività, se non si iscrivono al relativo Albo (nuovo art. 19, co. 14, D.Lgs. 164/2007).

Pubblica Amministrazione – Pubblicità legale degli atti: è prorogata all’1.7.2010 la norma che dispone la pubblicità legale degli atti della pubblica Amministrazione in via informatica e non più in forma cartacea (art. 32, co. 5, L. 69/2009).

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: è prorogato al 31.12.2010 il termine fino al quale i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per finanziare la raccolta e la gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici, devono provvedervi con le stesse modalità disposte per i RAEE storici (nuovo art. 20, co. 4, D.Lgs. 151/2005).
CREDITO IVA – COMPENSAZIONE di IMPORTI SUPERIORI a € 15000 – VISTO di CONFORMITA’

Modalità di apposizione del visto: il visto di conformità può essere apposto solo sulle dichiarazioni annuali mediante indicazione, nell’apposito spazio, del codice fiscale e firma del responsabile del Caf-imprese o del professionista.
 

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