Legge Finanziaria 2010

Pubblicato il 21 Gennaio 2010 
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Imposte Dirette

Riduzione acconto Irpef 2009 – Recupero dell’eccedenza versata (art. 2, co. 6-8): con riferimento alla riduzione di 20 punti percentuali dell’acconto Irpef 2009 (D.L. 23.11.2009, n.168 – pag.7), i contribuenti che alla data del 24.11.2009 avevano effettuato un maggior versamento, calcolato senza applicazione delle disposizioni del D.L. 168/2009, usufruiscono di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Se l’acconto è stato trattenuto e versato in eccesso dai sostituti d’imposta, l’eccedenza viene restituita ai contribuenti con il pagamento degli emolumenti di dicembre 2009.

Recupero edilizioDetrazione Irpef 36% - Proroga (art. 2, co. 10): è prorogata al 2012 la detrazione Irpef spettante per le spese di recupero edilizio (36% delle spese sostenute per un importo massimo di € 48.000). Tale proroga (nuovo art.1, co. 17, L. 244/2007) si applica alle spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata, a quelle eseguite su interi fabbricati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie purché queste provvedano all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30.06.2013.

Irap e addizionale Irpef – Regioni con deficit sanitario (art. 2, co. 86): con riferimento alle Regioni in disavanzo sanitario e prive di un Piano di rientro, è disposto l’aumento automatico nella misura dello 0,15%  per l’aliquota Irap e dello 0,30% per l’aliquota dell’addizionale Irpef.

Lavoratori a progetto – Sostegno al reddito (art. 2, co. 130): sono apportate modifiche all’istituto sperimentale di sostegno al reddito per i lavoratori a progetto di cui all’art. 19, co. 2, D.L. 29.11.2008, n.185, conv. con modif. con L. 29.11.2009, n.2. In particolare, viene incrementata la misura dell’intervento in un’unica soluzione, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, fino al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore ad € 4.000, nei limiti di € 200.000.000 annui, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, co.1, D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L.335 /1995 (CFF 2 5579), esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, D.P.R. 917/1986 (CFF 2 5153). Rispetto ai requisiti attualmente richiesti, tali soggetti devono aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo non superiore ad € 20.000 e almeno pari ad € 5.000, devono aver accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata e devono risultare senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi.

Iva

Recupero edilizio – Aliquota Iva agevolata – Proroga a regime (art.2, co. 11): è disposta a regime l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati (nuovo art.1, co. 18, L. 244/2007).

Altri tributi

Spese di giustizia – Contributo unificato (art. 2, co. 212-215): sono previsti alcuni interventi sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30.5.2002, n. 115, tra cui la limitazione dell’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato e altre modifiche alla normativa che lo regola. In particolare, l’esenzione viene eliminata per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad € 2.500 (dall’1.1.2010 il contributo unificato è, quindi, fissato in € 30); per il processo cautelare attivato nel corso della causa; per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di opposizione a ordinanze e ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative di cui all’art. 23, L. 24.11.1981, n.689 e per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione. E’, inoltre, prevista l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari ad € 103,30). Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.P.R. 115/2002 concernenti la natura del reddito comprese quelle riferite alle condizioni per la sua esigibilità (nuovo artt. 9, 10 e 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115).

Agevolazioni

Premi di produttività – Detassazione – Proroga (art.2, co. 156 e 157): è prorogata fino al 31.12.2010 la norma che dispone l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produzione ex art.2, co. 1, lett. c), D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008 (CFF 2 6212). Per la fruizione nel 2010, il limite massimo richiesto di reddito complessivo di lavoro dipendente privato pari a € 35.000 è da riferire al 2009 (nuovo art.5, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009).

Rivalutazione di terreni e partecipazioni – Riapertura dei termini (art.2, co. 229 e 230): vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e di partecipazioni non quotate. In particolare, è possibile la rivalutazione con riferimento a terreni e partecipazioni posseduti all’1.1.2010. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate (massimo 3 rate) a decorrere dal 31.10.2010. Entro tale termine dev’essere anche redatta e giurata la perizia di stima (nuovo art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. con modif. dalla L. 27/2003).

Spese di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta (art. 2, co. 236): l’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta per le spese di ricerca e di sviluppo è incrementata di € 200.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per le finalità di cui all’art. 29, co. 1, D.L. 185/2008, conv. Con modif. con L. 2/2009 (CFF 2 8459b). Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze individuerà tra l’altro, sentite le associazioni di categoria, le tipologie degli investimenti agevolati e i soggetti beneficiari.
 

Disposizioni varie

Commercio ambulanteDocumento unico di regolarità contributiva (art. 2, co. 12): le Regioni possono stabilire – nell’esercizio della potestà normativa loro riconosciuta in materia di disciplina delle attività economiche – che l’autorizzazione all’esercizio del commercio al dettaglio ambulante sia soggetta all’obbligo di presentazione da parte del richiedente del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). In tal caso, le Regioni possono altresì stabilire le modalità attraverso cui i Comuni sono chiamati a verificare la sussistenza e la regolarità di tale documentazione, anche con la collaborazione gratuita delle associazioni di categoria. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’Inps la rateizzazione del debito contributivo e alle imprese individuali. L’autorizzazione è sospesa per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc (nuovi artt. 28 e 29, D.Lgs. 31.13.1998, n.114).

Rinegoziazione dei mutui (art. 2, co. 45): viene estesa la possibilità per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (ex Sviluppo Italia) di rinegoziazione dei mutui accesi dopo il 31.12.2004 e fino al 31.12.2008, nel limite delle risorse disponibili, pari ad € 1.000.000 per l’anno 2010 (nuovo art. 2, co. 188, L. 24.12.2007, n.244).

Inps Trattamenti di sostegno al reddito – Contribuzione figurativa (art. 2, co. 132 e 133): in via sperimentale per il 2010 è riconosciuta ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno  35 anni di anzianità contributiva  e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni originarie, la contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto alla pensione e comunque non oltre il 31.12.2010. La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

Lavoro accessorio – Modifiche (art. 2, co. 148 e 149): sono previste modifiche all’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro accessorio (nuovo art. 70, D.Lgs. 276/2003). In particolare è stabilito che rappresentano prestazioni di lavoro accessorio anche le attività di lavoro svolte in maneggi e scuderie. Inoltre, in determinate ipotesi, committente di prestazioni di lavoro accessorio può essere l’ente locale; tuttavia, il ricorso a tali prestazioni da parte di un soggetto pubblico e degli enti locali è permesso nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in tema di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno. In via sperimentale, per il 2010, si considerano prestazioni di lavoro accessorio anche le attività di lavoro occasionale rese in ogni settore produttivo da parte di titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.

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