“Estinzione” società dal registro imprese

Pubblicato il 25 febbraio 2010 
Archiviato in Diritto Commerciale

Per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal Dlgs. n. 6/2003, le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese. È quanto affermano le Sezioni unite civili della Cassazione con la pronuncia n. 4062 del 22 febbraio scorso.
L’art. 2495, secondo comma, cod civ., come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 6/2003 è norma innovativa – osserva la Corte – e ultrattiva che in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ultimo comma, Cost.
Prima dell’introduzione della riforma l’orientamento giurisprudenziale era favorevole ad una interpretazione del codice che disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione della iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. Tale orientamento garantiva soprattutto i creditori con l’affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società la cui iscrizione era stata cancellata.

Il contributo è tratto da Lex24

Commenti

Leave a Reply

Devi effettuare il login per pubblicare un commento.