Esportazioni – Operatore Comunitario
Pubblicato il 30 ottobre 2008
Archiviato in Dogane
Gli operatori economici residenti in un altro Stato Ue o in uno Stato terzo, con il quali esistono strumenti di reciproca assistenza, che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia, possono operare utilizzando il proprio codice identificativo Iva nazionale, senza necessità di nominare un rappresentante fiscale in Italia.
In particolare, in merito alla compilazione del modello D.A.U. (documento amministrativo unico), in caso di operazioni rilevanti in Italia solo ai fini doganali:
-effettuate da soggetti UE non identificati direttamente in Italia, nella casella 2 del D.A.U. Va indicato il codice identificativo Iva rilasciato nello Stato di residenza (codice Vies) se attribuito o , in mancanza, un altro codice identificativo attribuito, preceduto dal codice del Paese;
-effettuate da soggetti extra – UE non identificati direttamente in Italia, nella casella 2 del D.A.U. Va indicato il codice Iso identificativo del Paese di residenza seguito dal codice 1 ( il codice 0 va utilizzato solo nel caso di operazioni effettuate da privati non residenti).
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