Collegato alla Finanziaria 2008 – Interventi urgenti in materia economico-finanziaria
Pubblicato il 17 dicembre 2007
Archiviato in Finanziaria 2008
È stato pubblicato il decreto legge, in vigore dal 3.10.2007, contenente misure urgenti in materi economico-finanziaria e finalizzate allo sviluppo e all’equità sociale.
Alcune delle disposizioni più rilevanti sono illustrate di seguito.
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Pagamento delle Pubbliche amministrazioni oltre €10.000,00 (art. 19):
la norma che prevede, prima di effettuare un pagamento superiore ad € 10.000,00 l’obbligo di verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un importo almeno pari ad €10.000,00 si applica solo alle Amministrazioni pubbliche e non più alle società a prevalente partecipazione pubblica, tale norma si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della stessa (nuovo ar. 48-bis, co. 1 D.P.R. 602/1973).
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Crediti per tributi diretti dello Stato – Privilegio generale (art. 39, co. 2):
hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore non solo i crediti dello Stato per l’Irpef e l’Ires iscritti nei ruoli resi esecutivi, ma anche quelli per l‘Irap (nuovo art. 2752 c.c.).
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Spese mediche – Certificazione (art. 39, co. 3):
per certificare le spese mediche sostenute dall’1.1.2008, al fine della loro deduzione o detrazione (artt. 10 e 15, D.P.R. 917/1986), non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione rilasciata dal farmacista che specifica natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.
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Ruoli – comunicazioni di inesigibilità (art. 39, co. 6):
per i ruoli consegnati fino al 30.9.2007 (era il 31.8.2005) alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a., le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30.9.2010 (era il 31.10.2008)(nuovo art. 3, co. 12, D.L. 203/2005, conv. con modif. dalla L. 248/2005).
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Addizionale comunale Irpef – Determinazione dell’acconto (art. 40, co. 7):
ai fini della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef , l’aliquota deliberata dal Comune e l’eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31.12 precedente l’anno di riferimento (nuovo art. 1, co. 4 D.Lgs. 360/1998) .
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Addizionale regionale Irpef – Aliquota di compartecipazione (art. 40, co. 8):
le regioni possono deliberare che la maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale all’Irpef, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo d’imposta al quale si riferisce l’addizionale (nuovo art. 50, co. 3, D.lgs. 446/1997)
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Contribuenti a basso reddito – Contributo in denaro (Art. 44, co. 1 e 2):
alle persone fisiche, la cui Irpef netta per l’anno 2006 sia risultata pari a zero, è attribuita per il 2007 una somma pari ad € 150,00 quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate tributarie, A tali soggetti è attribuita un’ulteriore somma pari ad € 150,00 per ogni familiare a carico (se a carico di più soggetti, la somma è ripartita in proporzione).
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