Affitto di un’azienda agricola da parte di una società semplice
Pubblicato il 5 dicembre 2007
Archiviato in Imposte Dirette
- Trattamento ai fini Irap, imposte dirette e IVA
applicabile al caso in cui una società semplice affitti, rispettivamente, l’azienda agricola, composta da terreni e immobili pertinenziali, ad un soggetto e una porzione di immobile pertinenziale strumentale ad un altro soggetto.
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Irap
come già chiarito nella C.M . 4.6.1998, n. 141/E, una società che cessa l’attività di impresa agricola a seguito della concessione in affitto della proprio azienda agricola, perde lo status di soggetto passivo Irap ( e, pertanto, non è più tenuto ai relativi adempimenti dichiarativi e di versamento).
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Imposte dirette:
relativamente all’affitto dell’azienda, il reddito va determinato sulla base della differenza tra l’ammontare dei canoni percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986); relativamente all’affitto della porzione di fabbricato strumentale, per il calcolo del reddito da tassare è necessario distinguere a seconda che sussistano o meno i requisiti di ruralità:
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se sussistono tali requisiti, i canoni d’affitto percepiti sono qualificabili come redditi fondiari non determinabili catastalmente (art. 67 co. 1, lett. e), D.P.R. 917/1986, concorrendo alla formazione del reddito per l’intero ammontare percepito;
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se non sussistono tali requisiti, la porzione di immobile si considera produttiva di reddito di fabbricato, risultando così soggetto a tassazione il valore più elevato tra i canoni risultanti dal contratto (ridotti forfettariamente del 15%) e la rendita catastale attribuita all’immobile (art. 37, co. 4-bis, D.P.R. 917/1986).
- Iva:
premesso che il presupposto impositivo è l’esercizio di un’attività commerciale o agricola, una società che cessa l’attività di impresa agricola a seguito dell’affitto dell’azienda stessa, perde lo status di soggetto passivo Iva (e, pertanto, non è tenuta a fatturare i canoni percepiti essendo esclusi dal campo di applicazione dell’Iva e soggetti all’imposta di registro).
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