CFC applicazione della normativa ad una società controllata con sede in svizzera

Pubblicato il 19 dicembre 2007 
Archiviato in Imposte Dirette

Caso

se l’esclusione di quest’ultima dal regime speciale agevolato previsto in Svizzera per le holding (relativamente alle imposte cantonali e municipali) deriva dalla mancata richiesta da parte del contribuente e non da mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione elvetica, la stessa deve essere considerata società residente in uno Stato a fiscalità privilegiata (art. , D.M. 21.11.2001) e, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 167 e 89, co. 3, D.P.R. 917/1986.Inoltre, l’esercizio di attività di holding che la società controllata svolge in Svizzera in via principale non permette la disapplicazione della disciplina sulle CFC se la società controllante italiana non dimostra che l’attività di gestione della partecipazione è svolta con un’organizzazione tale da costituire attività d’impresa rilevante ai fini dell’art. 167, D.P.R. 917/1986

Commenti

Leave a Reply

Devi effettuare il login per pubblicare un commento.