Diritto di superfice realizzo di un impianto fotovoltaico
Pubblicato il 25 giugno 2009
Archiviato in Imposte Dirette
La cessione da parte di una società agricola del diritto di superficie sui propri terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a favore di società commerciali per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica è fuori dal campo Iva (art. 2, co. 3, lett. c, D.P.R. 633/1972) e, pertanto, è soggetta all’imposta di registro del 15% (art. 1, Tariffa, Parte prima, D.P.R. 131/1986) e alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Poiché la costituzione del diritto di superficie è equiparata alla cessione a titolo oneroso, alle somme conseguite dalla società agricola a seguito della cessione di tale diritto sono applicabili i principi del reddito d’impresa e, in particolare, l’art. 86, D.P.R. 917/1986 che disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze. Inoltre, tali somme concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
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