Donazione d’azienda e continuazione dell’attività di impresa in forma societaria – trattamento fiscale
Pubblicato il 10 dicembre 2007
Archiviato in Imposte Dirette
La risoluzione esamina il caso della donazione all’intero complesso aziendale, nel quale è compreso anche un bene immobile, da parte di un imprenditore individuale ai propri figli, che intendono manifestare nell’atto di donazione la volontà di continuare l’attività imprenditoriale per almeno cinque anni dal trasferimento e di regolarizzare la società di fatto che verrò così a realizzarsi in una delle società tipiche regolate dal Codice Civile.
In tale ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi trova applicazione l’art. 58, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 22,12,1986, n. 917: la donazione rappresenta dunque un trasferimento d’azienda in regime di neutralità fiscale, a condizione, però, che i valori costituenti il complesso aziendale siano assunti dai donatari al costo fiscalmente riconosciuto che essi avevano in capo al donante.
Per quanto concerne, invece, la possibilità di ricorrere all’istituto della trasformazione nel caso della regolarizzazione della società di fatto tra i figli in una società tipica regolata dal Codice civile, trova applicazione l’art. 170, D.P.R. 917/1986, ai sensi del quale la trasformazione della società non rappresenta né realizzo né distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Inoltre i beneficiali non dovranno corrispondere l’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che gli stessi rendano un’apposita dichiarazione nell’atto di donazione sulla loro volontà di continuare ll’attività di impresa e che, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, proseguano effettivamente l’esercizio d’impresa.
Le formalità di trascrizione e voltura catastale dell’atto di donazione di un’azienda nella quale sia compreso un immobile sono altresì esenti dalle imposte ipotecarie e catastale.
Infine, la regolarizzazione del rapporto societario di fatto in occasione dell’atto di donazione, comportando la costituzione di una società tramite conferimento di azienda comprensiva di immobile, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa ex art. 4, co. 1, lett. a), n. 3), Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26,4,1986, n. 131 e alle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale.
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