Fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di azioni tra società di Stati Ue – attuazione della direttiva 2005/19/CE
Pubblicato il 19 dicembre 2007
Archiviato in Imposte Dirette
-
Il decreto da attuazione alla Direttiva 2005/19/CE che modifica la Direttiva 90/434/CEE,
relativa al regime fiscale da applicare a fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambio di azioni concernenti società residenti in Stati membri UE
In particolare sono stati modificati alcuni articoli del D.P.R. 917/1986 (artt. 73, 166, 177, 178 e 176)e l’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
-
Trasferimento all’estero della residenza fiscale:
le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabila organizzazione. Il trasferimento all’estero da parte di una società di capitali non da luogo di per se all’imposizione dei soci della società trasferita (nuovo art. 166, co. 2-bis e 2-ter).
-
Operazioni straordinarie tra soggetti Ue:
le norme di cui al Capo IV del D.P.R. 917/1986 (Operazioni straordinarie tra soggetti residenti in Stati Ue) si applicano anche alle scissioni parziali con le quali una società di capitali o un ente commerciale residente in Italia trasferisce una o più aziende a una o più società di capitali o enti commerciali residenti in altro Stato Ue, a condizione che l’eventuale conguaglio ai partecipanti del soggetto scisso non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio (nuovo art. 178, co. 1 lett. B-bis).
-
Norma antielusiva:
le disposizioni antielusive si applicano anche al trasferimento all’estero della residenza fiscale da parte di una società residente in Italia (nuovo art. 37- bis, co.3, lett. e).
Commenti
Leave a Reply
Devi effettuare il login per pubblicare un commento.