Interessi passivi – Deducibilità dal reddito d’impresa
Pubblicato il 25 giugno 2009
Archiviato in Imposte Dirette
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa come modificata dalla L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dal D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133 (cd. manovra d’estate) ed in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari).
In particolare, con i soggetti Ires la nuova disciplina fonda la deducibilità degli interessi passivi sulla coesistenza di interessi attivi e sul risultato operativo lordo (ROL), mentre per i soggetti Irpef tale deducibilità resta correlata al conseguimento di proventi imponibili o esclusi dall’imposta.
Ambito oggettivo: rientrano nella nuova disciplina anche gli oneri finanziari derivanti da contratti di notional cash pooling (sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo) e quelli su contratti derivati con finalità di copertura del rischio legato alle oscillazioni del tasso di interesse.
Contratti di leasing: ai fini degli interessi impliciti nei contratti di leasing, i soggetti non las possono (non devono) utilizzare il metodo forfettario di cui al D.M. 24.4.1998.
Interessi esclusi: non rientrano nella nuova disciplina gli interessi su mutui per la construzione o ristrutturazione di immobili-merce e quelli iscritti nelle rimanenze diverse dagli immobili secondo corretti Principi contabili (compresi quelli per lavori su commessa). Sono esclusi per un periodo transitorio anche gli interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Consolidato nazionale: ogni società rientrante nella tassazione di gruppo può (non deve) trasferire il Rol inutilizzato al consolidato. Se questo Rol non viene trasferito al gruppo, la singola società cui compete lo può riportare in avanti solo a livello individuale (dal periodo d’imposta che inizia dall’1.1.2010).
Operazioni straordinarie: la possibilità di trasferire, a determinate condizioni, le eccedenze di interessi passivi indeducibili prevista per le fusioni si applica anche alle scissioni.
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