Scissione parziale proporzionele e successiva cessione di quote
Pubblicato il 25 giugno 2009
Archiviato in Imposte Dirette
Ribadendo un consolidato parere già espresso dal soppresso Comitato consultivo antielusivo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che non è elusiva un’operazione di scissione volta alla suddivisione in regime di neutralità fiscale di un complesso aziendale se non è finalizzata né alla successiva rivendita delle quote da parte dei soci né a spostare la tassazione dei beni di primo grado (immobili, ecc.) ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) né al compimento di atti o negozi finalizzati ad un disegno elusivo.
Diversamente, come nel caso oggetto di interpello, è elusiva l’operazione straordinaria che rappresenti solo una fase intermedia per la realizzazione di più società <<contenitori>> per accogliere i rami aziendali operativi da far poi circolare sotto forma di partecipazioni, realizzando così un risparmio d’imposta (tassazione della cessione di quote ex art. 68, co. 3, D.P.R. 917/1986, meno onerosa di quella della cessione di azienda ex art. 86, co. 2, D.P.R. 917/1986).
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