Società’ residenti in Stati UE tassazione dei dividendi incassati

Pubblicato il 25 giugno 2009 
Archiviato in Imposte Dirette

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 67-69, L. 244/2007 in merito alla misura della ritenuta da applicare sui dividendi corrisposti a società ed enti residenti nella Ue e in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Ritenuta ridotta sui dividendi – Decorrenza: l’aliquota ridotta pari all’1,375% sui dividenti corrisposti a determinate società ed enti residenti in Stati Ue e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono lo scambio di informazioni, si applica agli utili formati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Pertanto, la società emittente deve comunicare all’intermediario in quale periodo si è formato il dividendo e in che misura si è formato con utili 2008 o con attribuzione di riserve preesistenti.

Soggetti beneficiari: la ritenuta dell’1,375% si applica agli utili distribuiti a società o enti non residenti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società (compresi quei soggetti che non  pagano imposte a seguito di esenzioni oggettive legate alla tipologia di reddito prodotto e del luogo in cui viene svolta l’attività), con esclusione, pertanto, dei soggetti non residenti persone fisiche e di società ed enti non residenti che non scontano le imposte societarie, in quanto mancanti del presupposto soggettivo.

Localizzazione: le società e gli enti che possono beneficiare della ritenuta ridotta devono essere localizzati in Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito: nelle more dell’emanazione del D.M. richiamato l’art. 168-bis, co. 1, D.P.R. 917/1986, trova applicazione il D.M. 4.9.1996.

Adempimenti procedurali: le società residenti che erogano dividendi devono applicare la ritenuta dell’1,375% solo previa richiesta dei beneficiari non residenti. A tale richiesta deve essere allegata idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza.

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