Società di persone e studi professionali - Utilizzo ritenute per compensazione debiti
Pubblicato il 18 Gennaio 2010
Archiviato in Imposte Dirette
La circolare fornisce chiarimenti sulla possibilità di utilizzare, da parte di società di persone, studi professionali e soggetti assimilati ex art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (CFF 2 5105), le ritenute subite per compensare debiti propri.
In particolare i soci o gli associati possono espressamente acconsentire che le ritenute che residuano, dopo lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o dall’associazione professionale, così che il credito ad esse relativo possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi.
Per l’eventuale utilizzo in compensazione di tale credito si richiede il preventivo assenso dei soci o degli associati che deve essere manifestato, anche in via generalizzata, in apposito atto con data certa o nell’atto costitutivo. Tale assenso può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta, con necessità di rinnovo annuale dell’atto, oppure a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a che non intervenga una revoca espressa. Per l’operatività della compensazione è necessario che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società.
Inoltre, una volta che le ritenute residue siano state avocate dalla persona giuridica ed il relativo credito sia stato da questa utilizzato in compensazione, eventuali importi residui di credito non possono più essere trasferiti ai soci e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o dall’associazione.
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