Trust – soggettività passiva Ires
Pubblicato il 18 dicembre 2007
Archiviato in Imposte Dirette
A decorrere dall’1.1.2007, se il trust non si configura come un trust con beneficiario individuato, ma come un trust senza beneficiari, il reddito conseguito deve essere imputato al trust stesso.
Il co. 74 dell’art. 1, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) modificando l’art. 73, D.P.R. 917/1986 ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell’Ires.
Si ricorda che ai fini della imposizione sui redditi, il Legislatore ha individuato due principali tipologie di trust:
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trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi;
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trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust.
Per individuare il soggetto cui imputare il reddito conseguito dal trust, occorre analizzare ogni singolo caso.
Nella fattispecie considerata ci si trova di fronte ad un trust “di scopo”, costituito a favore di un soggetto disabile incapace di intendere e di volere, per assicurargli assistenza durante tutta la sua vita.
Quindi anche se il disabile è il beneficiario dei beni del trust, non può correttamente qualificarsi in senso giuridico come tale, quando piuttosto beneficiario dell’assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust.
Il trust non si configura con un trust con beneficiario individuato, ma come un trust senza beneficiari individuati, di conseguenza a decorrere dall’1.1.2007, il reddito conseguito dovrà essere imputato al trust stesso.
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