Cessioni intra-ue; documentazione probatoria
Pubblicato il 7 gennaio 2008
Archiviato in Imposte Indirette
E’ sufficiente a provare l’avvenuta cessione intracomunitaria la conservazione della fattura di vendita all’acquirente comunitario, emessa ai senti dell’art. 41, D.L. 30.08.1993n. 331; degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuate; del documento di trasporto “CRM” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, e della rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.
In particolare, il contribuente deve conservare le fatture e gli elenchi Intrastat, per essere in grado di provare l’effettiva realizzazione delle operazioni in caso di controllo.
Inoltre, sussiste l’obbligo di conservare sia la documentazione bancaria da cui risultano le somme riscosse per le cessioni intracomunitarie effettuate, sia una copia degli altri documenti che attestino gli impegni contrattuali che hanno originato la cessione e il trasporto dei beni in altro Stato membro.
Tale documentazione va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione concernente le operazioni effettuate, o fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, se questa è stata omessa.
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