Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande – chiarimenti
Pubblicato il 10 novembre 2008
Archiviato in Imposte Indirette
La nuova disciplina Iva si applica alle prestazioni effettuate dall’01/09/08 mentre la nuova disciplina ai fini delle imposte dirette si applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2008 (2009 per gli esercizi solari), anche se i nuovi limiti di deducibilità rilevano per il calcolo degli acconti dovuti per il 2009.
-Trattamento ai fini Iva: ai fini della detrazione Iva, è sempre necessario il possesso della fattura che, pertanto, deve essere espressamente richiesta entro il momento dell’effettuazione delle prestazioni. Se queste ultime sono fruite da un soggetto diverso dal committente del servizio, la fattura deve riportare anche l’intestazione di tale soggetto. La detrazione Iva non si applica alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali permane l’indetraibilità dell’imposta.
-Trattamento ai fini delle imposte dirette: con riferimento sia al reddito di lavoro autonomo che al reddito d’impresa, il limite di deducibilità pari al 75% (e in ogni caso per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti relativamente al reddito di lavoro autonomo) dei costi relativi alle prestazioni alberghiere e di ristorazione trova applicazione anche nel caso in cui tali costi si configurino come spese di rappresentanza. Tuttavia, con riferimento al reddito di lavoro autonomo, se i costi sono assimilabili alle spese di rappresentanza devono rispettare anche l’ulteriore condizione di deducibilità nei limiti dell’1% dei compensi percepiti, mentre con riferimento al reddito d’impresa, gli stessi costi devono essere deducibili in base ai criteri di inerenza e congruità. Il limite di deducibilità del 75% non si applica alle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura e a quelle sostenute dal datore di lavoro per le trasferte dei dipendenti o dei co.co.co.
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