Reverse charge iva edilizia
Pubblicato il 3 luglio 2007
Archiviato in Circolari studio, Imposte Indirette
NOVITA’ SETTORE EDILIZIA
Dal 01/01/2007 è entrato in vigore il cosiddetto regime fiscale del “reverse charge” nel settore edile.
I prestatori d’opera e i subappaltatori devono emettere fattura all’appaltatore senza applicare l’IVA indicando in fattura la seguente motivazione:
“fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del DPR 633/72, modificato con la L. 248/06”.
Per maggiore chiarezza, qui di seguito viene riportato un esempio di fattura.
MARIO RICCI (muratore)
Via Mazzini Macerata
P.IVA 01238964380
GEMAR srl (ditta appaltatrice)
Via F.lli Bandiera Ancona
P.IVA 01345678145
FATTURA N.1 DEL 31/01/2007
Compenso per lavori effettuati presso il vostro cantiere IMPORTO € 2.000,00 IVA 20%
- “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del DPR 633/72, modificato con la L. 248/06”.
TOTALE FATTURA € 2.000,00
Casi esclusi dal “reverse charge” per i quali si continua ad emettere fattura con IVA:
- prestazioni rese a seguito di contratti d’appalto (cioè appaltatori in genere che lavorano per imprese di costruzioni);
- forniture con posa in opera;
- prestazioni professionali di ingegnere, architetto e geometra;
- produzione o installazione di infissi, porte e finestre.
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