Servizi di Intermediazione – Territorialità Iva
Pubblicato il 4 marzo 2008
Archiviato in Imposte Indirette
L’attività di procacciatore d’affari di prodotti di abbigliamento, maglierie, filati e accessori di importanti marchi italiani e le intermediazioni con il Medio Oriente e con gli Stati Uniti d’America rientrano nella previsione dell’art. 7 co. 4.
il procacciatore d’affari agisce infatti nei confronti di imprese residenti in Italia sulla base di lettere di incarico tramite le quali gli vengono conferiti dei mandati con rappresentanza.
Considerato, quindi, che i committenti del procacciatore sono soggetti passivi d’imposta residenti in Italia, le prestazioni in questione vanno assoggettate alla disciplina nazionale dell’Iva.
Inoltre, le prestazioni potranno beneficiare del regime di non imponibilità Iva, qualora si riferiscano a beni in esportazione.
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