Studio associato spese di ristrutturazione di un immobile
Pubblicato il 25 giugno 2009
Archiviato in Imposte Indirette
L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento ai fini delle imposte indirette e dell’Iva delle spese di ristrutturazione, sostenute da uno studio associato, di un immobile di proprietà di terzi (che prima dell’inizio dei lavori sarà intestato agli associati con un atto di donazione) e accatastato come civile abitazione (che dopo gli interventi sarà in parte utilizzato come ufficio).
Ai fini delle imposte indirette, le spese incrementative (su un immobile acquisito a titolo gratuito o di proprietà di terzi) sono deducibili nel limite del 5% del costo totale dei beni materiali ammortizzabili nell’anno di sostenimento delle stesse, con l’eventuale eccedenza, deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi (art. 54, co. 2, D.P.R. 917/1986).
Ai fini dell’Iva, in quanto l’immobile oggetto di ristrutturazione è accatastato ancora come abitazione, l’imposta non è detraibile (art. 19-bis1, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.
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