Attività professionale – Presupposto impositivo
Pubblicato il 14 dicembre 2009
Archiviato in Irap
E’ applicabile a professionisti e lavoratori autonomi, ma solo se questi sono dotati ti un’autonoma organizzazione (Corte Costituzionale, Sentenza 156/2001).
Da questo principio discende anche quello enunciato dalla Cassazione nella sentenza in esame, secondo cui l’iscrizione ad un Ordine professionale protetto non implica l’esenzione da Irap per i soggetti che svolgono professioni intellettuali, ma non rappresenta nemmeno l’unico presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposizione.
Occorre, infatti, che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata – considerate anche le modifiche introdotte agli artt. 2 e 3, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 da parte dell’art. 1, D.Lgs. 10.4.1998, n. 137 – vale a dire che presenti un contesto organizzativo anche minimo, costituito dall’impegno di capitali e lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo.
Infatti, il valore aggiunto che presenta l’oggetto dell’imposizione deve derivare dal supporto fornito all’attività del professionista da una struttura referibile alla composizione dei fattori produttivi, funzionale all’attività del titolare.
Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 9.7 – 16.102009, n. 21989/09
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