Professionisti e IRAP, presupposto impositivo – indagine di fatto
Pubblicato il 4 dicembre 2007
Archiviato in Irap
Al fine di determinare il tratamento IRAP applicabile al caso di un medico che, pur essendo in pensione, ha continuato ad esercitare la professione sostituendo occasionalmente dei colleghi avvalendosi di studio e ortanizzazione dei medici di volta in volta sostituiti, è necessario effettuare una complessa indagine di fatto per individuare se sussistano gli elementi da cui è desumibile la presenza del requisito dell’organizzazione (presupposto impositivo previsto dall’art. 2, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama la giurisprudenza e la prassi in materia: per la Corte Costituzionale (sentenza n. 156/2001) non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’IRAP quando l’attività è svolta in mancanza di elementi di organizzazione. L’Amministrazione finanaziaria (R.M. 32/E/20002) ha precisato che tale mancanza è ravvisabile solo nelle attività di lavoro autonomo svolte occasionalmente e nelle collaborazioni coordinate e continuative. Da ultimo per la Cassazione (sentenze nn. 3674, 3676 e 3677/2004) non si ritiene autonomamente organizzata l’attività per il cui svolgimento il contribuente si avvale di mezzi personali e materiali quali mero ausilio della sua attività.
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