Incentivi economici a studenti meritevoli non assoggettabilità ad irpef
Pubblicato il 14 dicembre 2009
Archiviato in Imposte Dirette
L’Agenzia delle Entrate conferma quanto affermato con il Comunicato 28.10.2009 (<<La Settimana fiscale>> n° 42/2009, pag. 12) in merito al trattamento fiscale degli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni di cui al D.Lgs. 29.12.2007, n. 262.
In particolare, tali incentivi non costituiscono borse di studio tassabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in quanto proseguono genericamente – ovvero senza individuare in modo preciso l’attività scolastica o formativa cui lo studente è tenuto a partecipare – lo scopo di interesse generale di stimolare gli studenti che frequentano istituti scolastici di istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell’ambito di una qualificata offerta formativa.
Al contrario, le borse di studio hanno come fine quello di sostenere gli studenti in un’attività di studio o di formazione.
Per questo motivo, le elargizioni economiche inn questione non appaiono riconducibili né all’art. 50, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 né ad alcuna delle categorie reddituali individuate dall’art. 6 dello stesso D.P.R. e non assumono. Perciò, alcuna rilevanza né ai fini della tassazione né a quelli degli adempimenti dei sostituti d’imposta.
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