Economia e Fisco 24 Ore
13-11-2011 08:40 - SafeBike: la moto si impara a guidarla virtualmente
Il Sole 24 ORE - Tecnologie
br> Ad EICMA 2011 molte attenzioni le ha suscitate il sistema di guida simulata di un motociclo proposto da Dynamotion e sviluppato in collaborazione con l'Università degli Studi di...
13-11-2011 08:40 - Toyota e Intel insieme per l'infotainment in auto
Il Sole 24 ORE - Tecnologie
br> Toyota Motor Corporation ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Intel Corporation per dare inizio a nuove ricerche che porteranno allo sviluppo della nuova generazione dei sistemi di infotainment di bordo che rimpiazzeranno gli attuali sistemi di navigazione e di intrattenimento per l'auto digitale...
13-11-2011 08:29 - Piaggio reinventa la Vespa e Bmw sbarca maxi-scooter
Il Sole 24 ORE - Economia
br> Sembra un prototipo, uno dei tanti esercizi di stile per far sognare ma che poi non vedono mai la luce. E invece è un modello vero, che presto vedremo sulle strade. Ecco la Vespa...
13-11-2011 07:42 - Seat punta sull'auto elettrica per tutti
Il Sole 24 ORE - Tecnologie
br> James Muir misura le parole, quando le pronuncia hanno un peso specifico elevato: "il ruolo del brand Seat è quello di garantire un approccio pragmatico e accessibile alla tecnologia;...
13-11-2011 07:12 - Aumento Bpm, consorzio fiducioso sul buon esito
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br> Per l'aumento di capitale da 800 milioni della Banca Popolare di Milano si avvicina il momento della verità. Venerdì si è chiuso il periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di...
13-11-2011 07:12 - UniCredit, maxi-taglio dei costi
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br> MILANO. Accanto all'atteso aumento di capitale da 7-7,5 miliardi, UniCredit presenterà domani al mercato un piano industriale triennale basato su un drastico taglio dei costi....
13-11-2011 07:12 - Auto-dichiarazione per il 36%
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br> Se non è necessario presentare un domanda al comune per eseguire gli interventi agevolati al 36%, la data di inizio dei lavori deve essere individuata da una dichiarazione...
13-11-2011 07:12 - Il censimento è più digitale al Sud che al Nord
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br> MILANO A una settimana dalla fine della fase della "risposta spontanea" un questionario su due è già stato restituito: al censimento Istat hanno risposto finora oltre 12 milioni di...
13-11-2011 07:12 - Occupazione garantita ma flessibilità massima
Il Sole 24 ORE - Economia
br> Premessa: «Il punto forte delle imprese assicuratrici sono le risorse umane». Ma, particolare non meno importante se l'obiettivo è la salvaguardia del sistema, «hanno l'esigenza, non...
13-11-2011 07:11 - «Aiuti Ue solo ai veri produttori»
Il Sole 24 ORE - Economia
br> Cremona. Dai nostri inviati Effetto nuova Politica agricola comunitaria. Prove tecniche di unità di settore. L'imprenditoria agricola, segnata da anni di divisioni, protagonismi e...
12-11-2011 16:13 - Il lungo week end di UniCredit e i dubbi sull'aumento di capitale fino a 7,5 miliardi
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br> Sono i due dossier che si troveranno sul tavolo del Comitato Strategico di domenica 13 ottobre, oltre ai conti trimestrali, in vista del consiglio di amministrazione del mattino seguente, a cui spetta l'ultima parola su entrambe le questioni. Lunedì il piano industriale...
12-11-2011 15:40 - Intesa sulle modifiche da apportare alla riforma della Pac preparata da Bruxelles
Il Sole 24 ORE - Economia
br> Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri hanno trovato una posizione condivisa su due questioni importanti del primo pilastro: l'agricoltore attivo e il "greening...
12-11-2011 15:23 - Crisi, imprese pessimiste sul futuro, ma pronte a sostenere la ripresa
Il Sole 24 ORE - Economia
br> Pessimiste sul futuro, ma pronte a sostenere la ripresa dell'Italia: è il quadro delle imprese tracciato dalla ricerca "L'andamento dell'economia milanese e le previsioni 2011" realizzata da ISPO per la Camera di Commercio di Milano su oltre 500 imprese di città e provincia....
12-11-2011 12:57 - Il microprocessore compie 40 anni, è l'invenzione che ha cambiato il mondo
Il Sole 24 ORE - Tecnologie
br> Il primo microprocessore si chiamava Intel 4004: lo lanciò il colosso di Santa Clara nel 1971 e il mondo della tecnologia, da lì in avanti, non fu più lo stesso. L'invenzione fu il frutto delle ricerche e delle sperimentazioni condotte da Ted Hoff e dall'italiano Federico Faggin....
12-11-2011 11:25 - Il debito delle province
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br>
12-11-2011 11:24 - Il debito dei comuni
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br>
12-11-2011 11:19 - Crisi, 3,3 miliardi di ore di Cig dall'ottobre del 2008 ad oggi. Coinvolto oltre mezzo milione di lavoratori
Il Sole 24 ORE - Economia
br> Secondo i dati eleborati dalla Cgil la cassa ha inciso sul reddito degli oltre 500 mila lavoratori mediamente coinvolti per 11,4 miliardi, circa 22 mila euro in meno nel salario di ciascuno....
12-11-2011 11:08 - Uno "spread digitale" insostenibile: la lettera a Mario Monti dell'Internet governance forum
Il Sole 24 ORE - Tecnologie
br> L'economia digitale rappresenta già il 2% del Pil dell'economia nazionale e, negli ultimi 15 anni, ha creato oltre 700.000 posti di lavoro...
12-11-2011 09:52 - Apprendistato, transizione per sei mesi
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br> La garanzia: se il datore non consegnerà il contratto scritto sarà sanzionato previa diffida obbligatoria per mettersi in regola...
12-11-2011 09:21 - Caro Draghi, taglia la miccia
Il Sole 24 ORE - Economia
br> di Paul Krugman Nei prossimi giorni vedremo scivolare l'Italia nel baratroancora più di adesso? È quello che pensa il Financial Times. Il prestigioso quotidiano inglese il 7 novembre...
12-11-2011 09:18 - Provvedimento formale per lo stop ai rimborsi
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br> Auto e immobili: per il redditometro rilevano le spese di mantenimento...
12-11-2011 09:17 - Lagarde: Monti competente, progressi significativi per l'Italia
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br> Il direttore generale del Fmi esprime apprezzamento per i passi in avanti di Italia e Grecia. Intervenuta in una conferenza in Giappone Lagarde sprona il nuovo governo ...
12-11-2011 09:17 - James Dyson, un ciclone di idee
Il Sole 24 ORE - Tecnologie
br> La leggenda vuole che un ingegnoso ragazzo inglese di nome James Dyson, stanco delle modeste prestazioni del suo aspirapolvere, arrivò a comprare i dieci migliori modelli sul mercato...
12-11-2011 09:07 - Cassazione - Sentenza n. 23626
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br> In caso di operazioni oggettivamente inesistenti ricade sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni...
12-11-2011 09:06 - Cassazione - Sentenza n. 23621
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br> Quando si ha la disponibilità di immobili acquisiti con l'eredità la capacità contributiva si individua nella possibilità di poterli mantenere...
Scontrini farmacia – Nuove regole 2010
Pubblicato il 8 marzo 2010
Archiviato in Imposte Dirette | Lascia un Commento
L’Agenzia delle entrate ha precisato quali sono le diciture che possono essere presenti sullo scontrino della farmacia per renderlo detraibile al momento della dichiarazione dei redditi
Le novità imposte dal Garante
Dall’inizio di quest’anno è entrata in vigore la modifica degli scontrini della farmacia, richiesta lo scorso anno dal Garante della Privacy. Lo scontrino della farmacia non indicherà più il nome del farmaco acquistato, ma soltanto il codice di immissione al commercio (AIC), così da rispettare la privacy del paziente, che in sede di dichiarazione dei redditi non sarà più obbligato a render note le malattie di cui soffre a chi gli presta assistenza fiscale.
Le nuove diciture ammesse
L’Agenzia delle entrate ha deciso di allargare le maglie che vincolavano gli scontrini detraibili con la dichiarazione dei redditi. Infatti, d’ora in poi lo scontrino della farmacia potrà essere detratto tra le spese mediche se indica una delle seguenti diciture: “farmaco”, “medicinale”, “med.”, “f.co”, “otc” e “sop” (sigle che indicano i medicinali di automedicazione, senza prescrizione medica), “omeopatico”, “ticket” o “preparazione galenica”.
Rimangono escluse dalla detrazione i prodotti definiti come “integratori” o “fitoterapici” (spesso erroneamente definiti fitofarmaci).
Non è ammessa alcuna altra dicitura o documentazione allegata allo scontrino ai fini della detraibilità della spesa.
Ricette addio
Dopo tre anni l’Agenzia delle entrate ha finalmente deciso di eliminare l’obbligo di allegare una fotocopia della ricetta “rossa” allo scontrino che riporta la dicitura “ticket”. Come avevamo più volte rilevato, la dicitura “ticket” su uno scontrino farmaceutico indica esclusivamente l’acquisto di un medicinale, di conseguenza pretendere la fotocopia della prescrizione medica significa obbligare il contribuente a sostenere un costo che spesso supera quanto poi recuperato al momento della dichiarazione dei redditi. Stiamo parlando di centesimi purtroppo, ma dobbiamo ricordarci che spesso e volentieri chi acquista farmaci in regime di esenzione è già costretto a sostenere molte spese mediche durante l’anno perché affetto da patologie croniche.
“Estinzione” società dal registro imprese
Pubblicato il 25 febbraio 2010
Archiviato in Diritto Commerciale | Lascia un Commento
Per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal Dlgs. n. 6/2003, le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese. È quanto affermano le Sezioni unite civili della Cassazione con la pronuncia n. 4062 del 22 febbraio scorso.
L’art. 2495, secondo comma, cod civ., come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 6/2003 è norma innovativa – osserva la Corte – e ultrattiva che in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ultimo comma, Cost.
Prima dell’introduzione della riforma l’orientamento giurisprudenziale era favorevole ad una interpretazione del codice che disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione della iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. Tale orientamento garantiva soprattutto i creditori con l’affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società la cui iscrizione era stata cancellata.
Il contributo è tratto da Lex24
Tassazione sulla vendita di un immobile
Pubblicato il 5 febbraio 2010
Archiviato in Imposte Dirette | Lascia un Commento
Il privato che vende un bene immobile, nella maggior parte dei casi non paga alcuna tassa, anche se di solito ottiene un guadagno grazie all’aumento di valore avvenuto tra l’acquisto e la rivendita. Questo guadagno, chiamato plusvalenza, è infatti tassato solo in alcuni casi previsti espressamente dalla legge (artt.67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi). In particolare, la plusvalenza derivante dalla vendita di fabbricati o terreni agricoli è tassata solo in casi eccezionali, mentre è sempre tassata quella derivante dalla vendita di terreni edificabili.
Al di fuori delle ipotesi eccezionali in cui viene tassata la plusvalenza, dunque, il venditore non ha nessun motivo di dichiarare un prezzo inferiore a quello realmente incassato, dato che non paga alcuna tassa, anzi ha interesse a far risultare l’intero prezzo, per evitare di risultare destinatario di un pagamento “in nero” difficilmente giustificabile agli occhi del fisco, in caso di controlli, sopratutto quando egli esercita un’attività d’impresa, professionale o comunque autonoma. Anche l’acquirente, d’altronde, non ha più motivo di occultare parte del prezzo pagato, dato che dal primo gennaio 2006 nelle compravendite di abitazioni tra i privati le imposte si applicano solo sul valore catastale, indipendentemente dal prezzo pagato, quindi non è più necessario ricorrere a una simulazione illecita per godere dei vantaggi della cosiddetta “valutazione automatica” dell’immobile.
Vediamo quali sono le singole ipotesi in cui è tassata la plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili.
Vendita di fabbricati entro cinque anni dall’acquisto (o dalla costruzione)
La cessione di fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni, uffici, negozi, capannoni artigianali o industriali) produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni, perché la rivendita entro breve termine dall’acquisto è considerata speculativa.
In questo caso, la plusvalenza non viene mai tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione. Per la donazione il decreto Bersani ha introdotto una regola particolare. E’ tassata la plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione, entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. Il valore iniziale da considerare è il prezzo a cui il donante aveva acquistato l’immobile.
Sono escluse dalla tassazione anche le abitazioni in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare) per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita. Anche in questo caso, infatti, la legge esclude la presenza di un intento speculativo. Si tratta, in pratica, delle abitazioni utilizzate come prima casa, ma la definizione è diversa da quella che riguarda l’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa. La legge richiede che il proprietario vi abbia avuto la propria residenza o quella di un suo familiare, cosa che nell’acquisto di prima casa può anche non succedere, quindi non tutte le abitazioni acquistate come prima casa possono considerarsi esenti dall’imposta sulla plusvalenza.
La legge, inoltre, non richiede che l’abitazione sia stata acquistata come prima casa, quindi la tassazione della plusvalenza può essere esclusa anche per una casa acquistata senza agevolazioni, se poi il proprietario vi ha portato la propria residenza o quella di un suo familiare. Di solito, comunque, chi acquista la prima casa lo fa per andare ad abitarci, quindi si può dire che normalmente la vendita della prima casa è esente dall’imposta sulla plusvalenza, anche se avviene entro i cinque anni dall’acquisto.
Riepilogando, possiamo dire che la plusvalenza è tassata solo se il fabbricato venduto:
è stato acquistato (o costruito) da meno di cinque anni;
non è pervenuto per successione;
non è l’abitazione in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare) per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita.
In questo caso la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto o di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente al bene e documentato (imposte pagate sull’acquisto, spese notarili per l’atto di acquisto). Questi costi devono risultare dalla fattura del notaio e, se l’acquisto era soggetto a Iva, dalla fattura dell’impresa che aveva venduto l’immobile.
La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base alle aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo. L’aliquota minima è del 23%, quindi è sempre conveniente chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
Vendita di terreni agricoli (o non edificabili) entro cinque anni dall’acquisto
Anche la cessione di terreni agricoli produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati da meno di cinque anni. Anche in questo caso la plusvalenza non viene mai tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione. Per la donazione il decreto Bersani ha introdotto una regola particolare. E’ tassata la plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione, entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. Il valore iniziale da considerare è il prezzo a cui il donante aveva acquistato l’immobile.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene e documentato (imposte pagate sull’acquisto, spese notarili per l’atto di acquisto). Questi oneri accessori devono risultare dalla fattura del notaio. In caso di rideterminazione del valore dei terreni mediante perizia giurata e pagamento dell’imposta sostitutiva del 4%, ammessa anche per i terreni non edificabili, la plusvalenza si calcola sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di perizia. In questo caso tra i costi inerenti rientra anche la spesa sostenuta per la redazione della stessa.
La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo. L’aliquota minima è del 23%
, quindi se c’è una plusvalenza è sempre conveniente chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
Vendita di terreni edificabili
La vendita di terreni edificabili, se da luogo a una plusvalenza, è sempre tassata, anche dopo cinque anni dall’acquisto e anche se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione. Non sono previste eccezioni.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto.
Il costo fiscalmente riconosciuto del terreno edificabile corrisponde:
in caso di acquisto a titolo oneroso, al prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene e rivalutato in base all’indice Istat;
in caso di acquisto a titolo gratuito, al valore dichiarato nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (o successivamente accertato dal fisco), aumentato di ogni altro costo inerente al bene e rivalutato in base all’indice Istat;
in caso di rideterminazione del valore con pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% nei termini previsti dalla legge, al valore di perizia, aumentato della spesa sostenuta per la redazione della stessa.
L’agenzia delle entrate (circolare 6 novembre 2002 n.81) ha chiarito che anche in caso di acquisto a titolo gratuito tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006 (cioè nel periodo in cui era stata abrogata l’imposta sulle successioni e donazioni) il costo fiscalmente riconosciuto rimane quello dichiarato nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (o successivamente accertato dal fisco) al fine delle imposte ipotecarie e catastali.
Tra i costi inerenti al bene rientrano le imposte pagate sull’acquisto, le spese notarili per l’atto di acquisto (risultanti dalla fattura del notaio), e gli eventuali oneri di urbanizzazione sostenuti.
Il valore di acquisto dei terreni edificabili, aumentato di ogni altro costo inerente al bene, può essere
rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in modo di annullare gli effetti dell’inflazione, per evitare che venga tassato un guadagno solo teorico e non reale. La rivalutazione Istat si applica anche quando il terreno è pervenuto all’attuale venditore per successione o donazione, come ha riconosciuto l’Agenzia delle entrate (circolare 6 novembre 2002 n. 81) in seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n.328/2002). Oggi pertanto il valore di acquisto dei terreni edificabili può essere rivalutato per tenere conto dell’inflazione sia quando l’acquisto dell’area è avvenuto a titolo oneroso, sia quando la proprietà del bene è pervenuta per successione o donazione.
La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, ed è soggetta a tassazione separata, a meno che il contribuente richieda la tassazione ordinaria. Non è più prevista la possibilità di chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
Vendita di fabbricati in corso di costruzione
Le regole sulla tassazione della plusvalenza realizzata dal privato che vende un fabbricato in corso di costruzione sono state recentemente precisate dall’Agenzia delle entrate (risoluzione 23/E/2009).
Secondo l’amministrazione finanziaria, la vendita di un fabbricato in corso di costruzione può essere assimilata, in alcuni casi, alla vendita di un terreno edificabile, che è sempre tassata in capo al venditore, se produce una plusvalenza. Il discrimine tra la costruzione equiparata, ai fini fiscali, a un terreno edificabile, e quella considerata a tutti gli effetti come un fabbricato, viene individuato nel momento di “venuta ad esistenza del bene”, che per l’Agenzia delle entrate coincide con il completamento del rustico, comprensivo dei muri perimetrali delle singole unità immobiliari e della copertura. La definizione è ricavata, per analogia, da quella contenuta in alcune norme vigenti, come quelle sulla tutela degli acquirenti di fabbricati in costruzione, quella sul condono edilizio e quella sull’agevolazione fiscale per gli immobili compresi in piani particolareggiati.
Per stabilire se la plusvalenza è tassabile o meno, dobbiamo dunque prestare attenzione allo stato dell’immobile in corso di costruzione nel momento in cui avviene la vendita. Se si tratta di un fabbricato già venuto ad esistenza, secondo la definizione fiscale sopra richiamata, cioè se è stato realizzato almeno il rustico, comprensivo dei muti perimetrali delle singole unità, ed è stata completata la copertura, allora si applicano le regole dettate per i fabbricati, cioè la plusvalenza è tassabile solo se la vendita avviene entro cinque anni dalla venuta ad esistenza del fabbricato, che peraltro, secondo l’amministrazione finanziaria, deve risultare da un accatastamento, sia pure provvisorio, nel Catasto Fabbricati (come fabbricato in corso di costruzione). Se invece il manufatto non può ancora essere considerato, ai fini fiscali, come un fabbricato, si applicano le regole sulla vendita di terreni edificabili, secondo le quali la plusvalenza è sempre tassata, senza limiti di tempo.
In pratica la possibilità di vendere un fabbricato in corso di costruzione senza pagare imposte sulla plusvalenza viene limitata all’ipotesi del fabbricato venuto ad esistenza da più di cinque anni, e quindi alle situazioni eccezionali in cui i lavori di costruzione sono stati interrotti, per qualche motivo, dopo la realizzazione del rustico, comprensivo dei muti perimetrali delle singole unità, e il completamente della copertura.
Infine la qualificazione dell’immobile venduto come fabbricato o come terreno edificabile incide anche sulla possibilità o meno di pagare l’imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi nella misura del 20% al momento dell’atto di vendita.
Vendita di terreni oggetto di lottizzazione o fabbricati costruiti sugli stessi
In caso di cessione di terreni oggetto di lottizzazione (o dei fabbricati costruiti sugli stessi), la plusvalenza è sempre tassata, anche se la vendita avviene dopo cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione e anche se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione. Anche in questo caso non sono previste eccezioni. E’ considerata lottizzazione qualsiasi utilizzazione del suolo che preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una puralità di edifici, e conseguentemente comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione, indipendentemente dalle previsioni del piano regolatore. Non è considerato lottizzazione il semplice funzionamento dei terreni.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto. Il costo fiscalmente riconosciuto corrisponde:
in caso di terreni acquistati a titolo oneroso nei cinque anni precedenti l’inizio della lottizzazione, al prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;
in caso di terreni acquistati a titolo oneroso oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione, al valore di mercato nel quinto anno anteriore, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;
in caso acquisto a titolo gratuito (successione o donazione), al valore di mercato all’inizio della lottizzazione o della costruzione del fabbricato, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;
in caso di rideterminazione del valore con pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% nei termini previsti dalla legge, al valore di perizia, aumentato della spesa sostenuta per la redazione della stessa.
Quale data di inizio della lottizzazione viene di solito presa in considerazione quella dell’approvazione del piano da parte del Comune. Tra i costi inerenti al bene rientrano le imposte pagate sull’acquisto, le spese notarili per l’atto di acquisto (risultanti dalla fattura del notaio), le spese relative alle opere di lottizzazione e, in caso di cessione dei fabbricati, i costi di costruzione.
In caso di lottizzazione la plusvalenza deve sempre essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base alle aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo, mentre non è prevista la possibilità di chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
L’imposta sostitutiva del 20%
La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile da parte di una persona fisica è normalmente tassata nell’ambito della dichiarazione dei redditi, quindi le aliquote dipendono dal reddito complessivo del venditore. Normalmente si fa riferimento all’aliquota media dell’imposta sui redditi versata nei due anni precedenti.
In alcuni casi, però, la legge consente di pagare al momento dell’atto un’imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi, introdotta dal primo gennaio 2006.
Oggi la possibilità di chiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva è limitata all’ipotesi in cui la plusvalenza deriva dalla cessione di fabbricati o terreni agricoli acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni (ferma restando l’esenzione prevista per le abitazioni principali). Dal primo gennaio 2007, infatti, è stata esclusa dall’applicazione dell’imposta sostitutiva la plusvalenza derivante dalla vendita di terreni edificabili, che deve quindi essere sempre inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore.
L’imposta sostitutiva si applica oggi con l’aliquota del 20%. L’aliquota, che in precedenza era del 12,50% è stata aumentata dal 3 ottobre 2006 (primo decreto Bersani).
Anche con l’aliquota del 20% l’imposta sostitutiva rimane di solito più conveniente della tassazione ordinaria, perché le aliquote delle imposte sui redditi sono più elevate, anche per lo scaglione più basso (23%). L’imposta è incassata dal notaio al momento dell’atto, e immediatamente versata al fisco per via telematica.
Parametri e studi di settore – Presunzioni semplici – Contraddittorio nel procedimento
Pubblicato il 21 gennaio 2010
Archiviato in Accertamento | Lascia un Commento
I parametri e gli studi di settore rientrano in una procedura standardizzata di accertamento, che costituisce un sistema di presunzioni semplici. Queste ultime acquistano i caratteri della gravità, della precisione della concordanza non di per sé, ma solo in base all’esito del contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente, a pena di nullità dell’accertamento, con il contribuente.
Tale esito, rappresentando il termine di un processo attraverso cui parametri e studi di settore vengono adeguati alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte della motivazione dell’accertamento (e ne condiziona la congruità), nella quale vanno esposte anche le ragioni per cui le argomentazioni addotte dal contribuente a giustificazione dello scostamento dai parametri o dagli studi siano state eventualmente disattese.
Nel giudizio di impugnazione dell’atto di accertamento scaturito dal procedimento così illustrato il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, anche tramite presunzioni semplici. Il giudice, inoltre, può valutare liberamente tanto l’applicabilità dei parametri o degli studi al caso concreto – che va dimostrata dall’Amministrazione finanziaria – quanto la controprova offerta sul punto dal contribuente stesso.
Decreto Milleproroghe
Pubblicato il 21 gennaio 2010
Archiviato in Circolari studio | Lascia un Commento
Scudo fiscale: le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero fino al 31.12.2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate fino al 30.4.2010. Per le operazioni perfezionate dopo il 15.12.2009 l’imposta straordinaria si applica con aliquota del 6% per le operazioni perfezionate dopo il 16.12.2009 al 28.12.2010 e del 7% per le operazioni perfezionate dall’1.3.2010 al 30.4.2010.
Paradisi fiscali – Termini per l’accertamento: ai fini dell’accertamento della presunzione secondo cui gli investimenti e le attività detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato si considerano costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione, i termini per la notifica degli avvisi di accertamento ex.art. 43, co. 1 e 2, D.P.R. 600/1793 (CFF 2 6343) ed ex art. 57, co. 1 e 2, D.P.R. 633/1972 (CFF 2 257) (entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione) sono raddoppiati. Per le violazioni
in merito alla dichiarazione annuale di investimenti e attività detenuti in paradisi fiscali, i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione ex art. 20, D.Lgs. 472/1997 (CFF 2 9483) (entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi) sono raddoppiati (nuovo art. 12, co. 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009, conv. Con modif. dalla L. 102/2009).
Studi di settore: al fine di tener conto della crisi economica, con riferimento agli anni 2009 e 2010, il termine entro cui gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. È rinviato, rispettivamente, al 31.3.2010 e al 31.3.2011.
Trasmissioni telematiche gestite dal Ministero: è prorogata al 31.12.2010 l’entrata in vigore della norma che dispone l’obbligo dell’uso della carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei servizi per le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (nuovo art. 1, co. 120, L. 244/2007).
Dichiarazione mensile dei sostituti d’imposta (Mod. 770 mensile): l’adempimento relativo alle dichiarazioni mensili dei sostituti d’imposta è previsto in via sperimentale nel 2010 per diventare obbligatorio dal 2011 (nuovo art. 42, co. 2, D.L. 207/2008, conv. Con modif. dalla L. 14/2009).
Lavoratori transfrontalieri – Omissione del Modulo RW – Ravvedimento: il termine di 90 giorni previsto in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e in caso di dichiarazione integrativa relative al 2008 è prorogato al 30.4.2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono regolarizzare ( ravvedimento) l’omessa o incompleta presentazione del Modulo RW, con riferimento alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero e qui detenute al 31.12.2008 (applicando sanzioni ridotte in caso di adempimento effettuato entro 90 giorni).
Esercenti impianti di distribuzione di carburante – Deduzione forfetaria dal reddito: la disposizione relativa alla deduzione forfetaria dal reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (art. 21, co. 1, L. 448/1998 (CFF 2 5714)) si applica anche per i periodi d’imposta 2009 e 2010.
Consulenti finanziari: è prorogato al 31.12.2010 il termine oltre il quale i consulenti finanziari già operativi non potranno più prestare la loro attività, se non si iscrivono al relativo Albo (nuovo art. 19, co. 14, D.Lgs. 164/2007).
Pubblica Amministrazione – Pubblicità legale degli atti: è prorogata all’1.7.2010 la norma che dispone la pubblicità legale degli atti della pubblica Amministrazione in via informatica e non più in forma cartacea (art. 32, co. 5, L. 69/2009).
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: è prorogato al 31.12.2010 il termine fino al quale i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per finanziare la raccolta e la gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici, devono provvedervi con le stesse modalità disposte per i RAEE storici (nuovo art. 20, co. 4, D.Lgs. 151/2005).
CREDITO IVA – COMPENSAZIONE di IMPORTI SUPERIORI a € 15000 – VISTO di CONFORMITA’
Modalità di apposizione del visto: il visto di conformità può essere apposto solo sulle dichiarazioni annuali mediante indicazione, nell’apposito spazio, del codice fiscale e firma del responsabile del Caf-imprese o del professionista.