Cancellazione di ipoteche immobiliari, trasmissione telematica delle comunicazioni

Pubblicato il 19 dicembre 2007 
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Il provvedimento, in vigore dal 14.10.2007 (definisce modalità e specifiche teccniche)

relative alla forma e alla trasmissione telematica della comunicazione di cui all’art. 13, co. 8-septies, D.L. 31.1.2007, n. 7, conv. con modif. con L. 2.4.2007, n. 40, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria.

A decorrere dal 5.11.2007 sarà attivata una fase sperimentale per la trasmissione per via telematica (conformemente alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del provvedimento) della comunicazione citata in regime di facoltatività, mentre dall’1.3.2008 la comunicazione sarà trasmessa dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica.

Il provvedimento, inoltre, fissa le modalità di verifica della provenienza delle comunicazioni trasmesse telematicamente e di gestione dell’irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica.

 

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